Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia. Interventi di ripulitura di appezzamenti di terreno a tutela della pubblica incolumità e dell’igiene ambientale, anno 2024.

Pubblicata il 16/05/2024

IL SINDACO
(Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 6 del Codice di Protezione Civile)
 
Premesso che:
- la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
- l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi e habitat idoneo alla proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche;
- gli incendi che si verificano durante la stagione estiva causano ingenti danni ambientali;
- la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati, possono costituire causa di gravi pericoli d’incendio;
- nel territorio comunale sono presenti terreni incolti e infestati da sterpi che possono essere facile strumenti di propagazione del fuoco, che può estendersi in attigue aree cespugliate o arborate o anche a terreni normalmente coltivati, nonché ad eventuali strutture o infrastrutture antropizzate poste all’interno o in prossimità delle predette aree oppure nei bordi stradali;
- tale condizione può anche essere causa di problemi di ordine igienico-sanitario, in quanto favorisce il proliferare di insetti e topi;
Ravvisata la necessità di assicurare la pulizia dei terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo così fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;
Ritenuto di dovere emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell’igiene e della pubblica incolumità;
Dato Atto che nella materia in esame, l’Ente locale ha il dovere di tutelare l’incolumità pubblica;
Visti:
- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 - “Codice della protezione civile”, il quale all’art. 3, comma 1, lettera c, individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile, all’art.6 comma 1, definisce le attribuzione della predetta Autorità e all’art.12 definisce le responsabilità del Sindaco per finalità di protezione civile e le attribuzioni dei comuni nell’ambito del Servizio nazionale di Protezione Civile;
- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000, artt. 50 e 54, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e s.m.i.;
- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, nr.773 e s.m.i.;
- la L. nr. 353 del 21/11/2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i.;
- le Leggi Regionali nr. 16 del 06/04/1996 e nr.14 del 31/08/1998 (prevenzione degli incendi boschivi) e s.m.i.;
- la Legge Regionale 6 aprile 1996, nr. 16, che disciplina il “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” e s.m.i.;
- le Direttive decretate con il D.P. nr. 297 del 04/06/2008, dal Presidente della regione siciliana, in attuazione del comma 2 dell’art. 40 della Legge regionale 16/96 e s.m.i.;
- gli artt. 423, 423bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale e s.m.i.;
- il Titolo III del D. Lgs. 139 dell’08/03/2006 in materia di Prevenzione incendi e s.m.i.;
- il D. Lgs. nr. 152 del 03-04-2006, art. 255, “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ;
- il DPCM del 27/07/2007 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei terreni delle Regioni dell’Italia centro-meridionale”, che dichiarava lo stato di emergenza fino al 30/09/2007 e s.m.i.;
- l’OPCM nr. 3606 del 28/08/2007 recante “Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia in relazioni ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione e s.m.i. ;
- il Decreto nr. 2 del 18/10/2007 emesso dal Commissario Delegato pro-tempore, nominato con l’OPCM n. 3606/2007, relativamente alla pianificazione del rischio di incendi d’interfaccia e s.m.i. ;
- la Circolare del 14/01/2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS nr.10 del 29/02/2008 “Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d’interfaccia, rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale” e s.m.i. ;
- la circolare dell’Assessore del Territorio e dell’Ambiente, prot. nr. 49012 del 24/04/2012, avente come oggetto “Approvazione linee guide per la lotta agli incendi d’interfaccia in Sicilia – Campania 2012 e s.m.i.;
- il D.L. n.59 del 15/05/2012 convertito dalla legge  nr. 100 del 12/07/2012Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile e s.m.i.;
- l’art. 256 bis del D.Lgs. 152/06 introdotto dalla L. 06/02/2014 n.6 e s.m.i;
-  la legge 11/08/2014 n.116;
- il decreto legge 24/06/2014 n.91 convertito in legge 11/08/2014 n.116, che modifica il D. Lgs. n. 152/2006 in merito alla bruciatura di piccoli residui vegetali derivanti da sfalci, potature, etc.;
- il Decreto Assessoriale Territorio e Ambiente n. 234/Gab. Del 30/09/2014, che recepisce quanto previsto dall’art.14, comma 8, della legge n. 116/2014, che ha introdotto il comma 6 bis all’art.182 del D. Lgs. n. 152/2006;
- le norme del vigente Codice Civile e s.m.i.;
- gli artt. 14 e 29 del vigente Codice della Strada – D. Lgs. n. 285/1992;
- la circolare della Prefettura di Palermo  n. 161.51 del 29.03.2024 - Attività antincendi boschivi anno 2024. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia;
 
ORDINA
 
Ai proprietari o aventi diritti reali, di terreni ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere a proprie cure e spese, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione della presente all’Albo Pretorio e all’Albo online del sito Internet istituzionale del Comune:
 
  1. Alla relativa pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalle sterpaglie, vegetazione secca in genere o di qualunque altro materiale che possa essere fonde d’incendio;
  2. Alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità dei fabbricati, strade pubbliche e private e lungo i confini del fondo, avente una larghezza di ml. 6.
  3. Ad effettuare gli interventi di pulizia, a propria cura e spese, di taglio,  rimozione e/o estirpazione di sterpaglie, cespugli, vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio o potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per il regolare esercizio della viabilità stradale.
A tal proposito, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e come modificato dal D.L. nr. 91 del 2014, è ammessa l’attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (volumetria apparente) per ettaro, dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1 lettera f del suddetto D. Lgs, effettuate nel luogo di produzione, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.
I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno di ogni anno. I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt.50.
Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di strade, si dovranno fare carico della pulizia delle scarpate pertinenti le stesse vie, entro il termine suddetto.
 
            VIETA
 
  1. A chiunque, durante il periodo compreso che dal 15 giugno al 15 ottobre 2024, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
  2. A chiunque, durante il periodo che va dal 15 giugno al 15 ottobre 2024, in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;
  3. Fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;
  4. Adoperare fuochi d’artificio in occasioni di feste di solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
  5. Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio.
 
SANZIONI
 
Fermo restando le norme previste dagli artt.  423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento, saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 
  1. Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento, sarà applicata una sanzione come previsto dall’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, introdotto con l’art. 16 della Legge nr. 3 del 2003.
  2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 a € 695,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs n. 285/1992 e s.m.i;
La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione al D. Lgs.nr. 285 del 30/04/1992.
  1. Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da €. 51,00 a €. 258,00, così come previsto dall’art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, nr. 16.
  2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 comma 6 della Legge 21 novembre 2000 nr. 353 e s.m.i., e a carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando, comunque, l’obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi a persone e/o a beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente ordinanza, ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424,425,449 e 650 del Codice Penale.
 
RICORDA
 
Che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;
Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne
comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - tel. n. 112 (NUE - Numero Emergenza Unica Europeo) – Vigili del Fuoco e  Forze dell’Ordine (Polizia di Stato e Carabinieri);
- tel. n.  1515 -  Corpo Forestale Nazionale – Servizio Antincendio Boschivo;
- tel. 091/6190638 - 3665991389 – Polizia Municipale di Torretta (Pa).
 
DISPONE
 
 Che la presente Ordinanza:
- Decorra dalla data della stessa al 15 Ottobre 2024;
- Venga pubblicata all’Albo Pretorio  e all’Albo online istituzionale del Comune;
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- Venga trasmessa alla Prefettura di Palermo – U.T.G., alla Questura di Palermo – Commissariato di P.S. di Mondello, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo, all’Azienda delle Foreste Demaniali di Palermo, alla Provincia Regionale di Palermo, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo, alla Legione Carabinieri “Sicilia” - Stazione di Torretta,  alla Polizia Municipale di Torretta (Pa), ai settori, 3° (Servizi a Rete – Igiene Ambientale - Polizia Municipale – Protezione Civile) e 4° (Lavori Pubblici – Manutenzione – Verde Pubblico – Patrimonio – Urbanistica – Edilizia Privata);
 
                                                                       INFORMA
 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Palermo entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo o  ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR della Sicilia entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto regionale, entro 60 gg. dalla pubblicazione.
 
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
 
Dalla Residenza Municipale, lì 15/05/2024
  
 
                                                                                                               Il Sindaco
                                                                                                                        (Arch. Damiano Scalici)

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