VOTO DOMICILIARE
Voto domiciliare degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, che si trovino cioè in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali oppure affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio di servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale). (articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46
Il voto domiciliare è ammesso per il Referendum.
L’elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025.
Si rammenta che la documentazione da presentare a corredo della domanda deve essere, a pena di nullità, rilasciata dalla ASL e non dal proprio medico curante.
Per eventuali informazioni e la prenotazione della visita a domicilio, finalizzata al rilascio del certificato rilasciato dal medico, designato dai competenti organi dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, da cui risulti la necessità del voto a domicilio, ci si potrà rivolgere all'A.S.P. di Carini.